Questo articolo finale di questa serie mette in evidenza i diritti e i ruoli delle donne nel Sacro Corano.
Diritto della donna ad essere ricompensata da Dio:
…Non sprecherò mai il lavoro di un lavoratore in mezzo a voi, maschio o femmina…(3:195)
A chi fa ciò che è giusto e crede, maschio o femmina, gli concederemo sicuramente una vita felice. E lo ricompenseremo secondo la migliore delle loro azioni. (16:97)
Il diritto delle donne di scegliere i loro mariti e di essere trattate con gentilezza dai mariti:
O voi che credete! Ti è proibito ereditare le donne contro la loro volontà. Né devi trattarli con durezza per poter togliere loro parte della dote [denaro dato dal marito alla moglie per il contratto di matrimonio] che hai dato loro, eccetto dove si sono resi colpevoli di aperta lascivia; al contrario, vivi con loro su un piano di gentilezza e correttezza. Se provi loro antipatia, può darsi che a te non piaccia una cosa, e Dio opera attraverso di essa una grande quantità di bene. (4:19)
Diritto delle donne alla dote (dono del matrimonio)
E dare alle donne (in occasione del matrimonio) la loro dote come dono gratuito; ma se essi, di loro piacimento, te ne rimettono una parte, prendila e goditela con il giusto buon umore. (4:4)
Ma se decidi di prendere una moglie al posto di un’altra, non ritirare nulla di ciò che le hai dato, anche se potrebbe essere stato un mucchio di ricchezza. Lo riprenderai con la calunnia e manifesterai il peccato? (4:20)
Il diritto delle donne di essere finanziate dai mariti:
Gli uomini sono i protettori e i mantentori delle donne, perché Allah ha dato all’uno più (forza) dell’altro, e perché le sostengono con i loro mezzi….(4 :34)
Quelli di voi che muoiono e lasciano vedove dovrebbero lasciare in eredità per le loro vedove un anno di mantenimento e residenza. Ma se loro (le vedove) lasciano (la residenza) non c’è colpa su di te per quello che giustamente fanno con se stesse. (2:240)
Il diritto delle donne all’eredità:
Gli uomini avranno una parte di ciò che i genitori e i parenti stretti lasciano, e le donne avranno una parte di ciò che i genitori ei parenti stretti lasciano, sia che sia poco o molto; una quota dichiarata. (4:7)
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Il diritto delle donne a trattare solo con i mariti che hanno più di una moglie (Si noti che la poligamia è consentita nel contesto della fornitura di assistenza agli orfani rimasti dopo la guerra). Anche l’incoraggiamento a sposare una sola moglie per prevenire l’ingiustizia:
se temi di non poter trattare giustamente con gli orfani, sposa donne a tua scelta, due o tre o quattro; ma se temi di non poter trattare giustamente (con quel numero), allora (sposerai) solo una, o (la schiava) che giustamente possiedi. Sarà più adatto, per impedirti di fare ingiustizie. (4:3)
Non sarai mai in grado di rendere giustizia perfetta tra le mogli anche se è il tuo ardente desiderio, quindi non inclinarti troppo verso una di esse (dandole più tempo e provviste) in modo da lasciare il altra impiccagione (cioè né divorziato né sposato). (4:129)
Il diritto di una donna di avere un rappresentante dalla sua parte durante le controversie coniugali:
se temi una violazione tra di loro (cioè l’uomo e sua moglie), nomina (due) arbitri, uno dalla sua famiglia e l’altro dalla sua; Se desiderano la pace (desiderano la riconciliazione), allora Dio farà sì che la loro riconciliazione (rendali un’unica mente): poiché Dio ha piena conoscenza e conosce tutte le cose. (4:35)
Diritto delle donne a essere trattate equamente durante il processo di divorzio:
e quando divorzi dalle donne e hanno raggiunto (la fine) del loro periodo di attesa, allora conservale con onore o liberale con onore e non trattenerle contro la loro volontà per nuocere (loro), e chi fa così torto alla propria anima… (2:231)
Il diritto delle donne di giurare fedeltà a un capo:
O Profeta! Se le donne credenti vengono a te e si impegnano a non servire nessun’altra divinità all’infuori di Dio, a non commettere né furto né adulterio, né omicidio di bambini, a non dire falsità mostruose di loro invenzione e a non disubbidirti in alcuna cosa giusta, allora accetta la loro fedeltà e prega per il perdono di Allah su di loro. Sicuramente Allah è Perdonatore e Misericordioso. (60:12)
Il diritto delle donne a partecipare alla società (proteggendo i loro compagni di fede, incoraggiando a fare del bene, pregando e facendo carità, ecc.):
E [per quanto riguarda] i credenti, sia uomini che donne – sono amiche e protettrici l’una dell’altra: [tutte] ordinano di fare ciò che è giusto e proibiscono di fare ciò che è sbagliato, e sono costanti nella preghiera, e rendono i poveri dovuti e prestano attenzione a Dio e Il suo apostolo. È a loro che Dio concederà la Sua grazia: in verità, Dio è Onnipotente, Saggio”. (9:71)
Il diritto delle donne di essere protette da false accuse:
Sicuramente coloro che accusano donne credenti caste, (che sono) inconsapevoli, sono maledetti in questo mondo e nell’aldilà, e avranno un grave castigo. (24:23)
Coloro che accusano di adulterio le donne sposate e poi non producono quattro testimoni, frustate loro ottanta frustate e non accetterete alcuna testimonianza da loro; sono malvagi. (24:4)
Il male dell’infanticidio femminile, una pratica che l’Islam ha posto fine in Arabia:
E quando la notizia di (la nascita di) una femmina (bambina) è portata a qualcuno di loro, il suo volto diventa scuro, ed è pieno con un dolore interiore! Si nasconde alla gente per la vergogna di ciò di cui è stato informato. La custodirà con disonore o la seppellirà nella terra? Certamente, il male è la loro decisione! (16:58-59)
E quando la femmina (bambina) sepolta viva (come facevano gli Arabi pagani) sarà interrogata (nel Giorno del Giudizio): Per quale peccato fu uccisa? (81:8-9)